martedì 7 gennaio 2014

Lo Statuto di ANCORA approvato il 29 novembre del 2013


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DURATA

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE
Ecostituita lassociazione ANCORA(Associazione Nazionale di Coordinamento degli Organismi di Assistenza Pubblica), di seguito denominata associazione.
ARTICOLO 2 SEDE
L'Associazione ha sede legale in Roma in Via Michelangelo Caetani n. 9, presso la sede degli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale, e-mail ancoranazionale@gmail.com nome del blog associativo serviziallapersona.blogspot.it
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 SCOPO
L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di:
a) rappresentare a livello nazionale e sovranazionale gli interessi degli organismi pubblici dotati di autonomia statutaria che erogano servizi alla persona prevalentemente nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo e culturale aderenti all
associazione, anche attraverso azioni politiche dirette nei confronti dei decisori pubblici a tutti i livelli nazionali e sovranazionali;
b) favorire e sostenere la diffusione di forme di coordinamento dei medesimi organismi su base territoriale omogenea, regionale o provinciale;
c) promuovere la messa in rete, il confronto e lo scambio tra tutti gli organismi associati al fine di meglio identificare nel concreto gli ambiti di interesse, di rappresentanza e di azione a livello associativo;
d) realizzare ogni altra iniziativa volta a rafforzare la collaborazione tra gli organismi associati e la loro legittimazione sul piano pubblico e politico.
Per il raggiungimento dei suddetti fini l'associazione si avvarrà della collaborazione gratuita e volontaria degli

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organismi associati e della definizione di partenariati con altri soggetti.
ARTICOLO 4 DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con delibera del Coordinamento Nazionale degli associati da adottarsi con le modalità previste dallo statuto.

TITOLO II - PATRIMONIO

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Lassociazione non ha patrimonio proprio e si avvale per lo svolgimento della propria attività delle strutture messe a disposizione gratuitamente dagli organismi associati, che sostengono direttamente gli oneri necessari per la loro partecipazione allassociazione medesima.
TITOLO III - ASSOCIATI ARTICOLO 6 ASSOCIATI
Gli associati possono essere esclusivamente persone giuridiche, aventi le seguenti caratteristiche:
associazioni, cooperative o altri organismi aventi personalità giuridica che svolgano funzione rappresentativa su base territoriale di organismi pubblici dotati di autonomia statutaria che erogano servizi alla persona prevalentemente nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo e culturale; in tal caso
ai fini della partecipazione alle attività associative - tutti gli organismi soci dellorganismo rappresentativo aderiscono per il suo tramite purché in possesso dei requisiti per ladesione come singolo organismo; singoli organismi pubblici dotati di autonomia statutaria che erogano servizi alla persona prevalentemente nei settori socio-assistenziale e socio-sanitario, in caso di mancata adesione allassociazione territoriale o mancata sussistenza della stessa o di mancata adesione dellassociazione rappresentativa del territorio in cui hanno sede.
Gli stessi saranno ammessi all'Associazione su decisione del Coordinamento Nazionale a seguito di comunicazione della propria volontà di aderire effettuata mediante domanda scritta, che dovrà contenere gli elementi per laccertamento dei requisiti per ladesione e l'impegno dellente richiedente ad osservare le norme del presente Statuto.
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Essi si distinguono in associati fondatori e associati ordinari.
Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione stessa.

Sono associati ordinari gli altri associati ammessi a partecipare all'Associazione.
Tutti gli associati hanno l'obbligo di contribuire attivamente alle attività associative, ed hanno diritto a contribuire all
individuazione, su base territoriale, dei rappresentanti delle Regioni allinterno del Coordinamento Nazionale.
La qualità di associato si perde per recesso da comunicare per iscritto al Presidente, perdita dei requisiti di adesione od estinzione, per gravi violazioni dello statuto e dei regolamenti associativi o comportamenti contrari agli interessi dellassociazione, in tal caso lesclusione viene deliberata dal Coordinamento Nazionale con delibera motivata dopo aver formalmente sentito le ragioni del socio interessato.
Eventuali prestazioni professionali effettuate dagli associati nell'ambito di attività organizzate, promosse e/o realizzate dall'Associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'Associazione medesima, saranno comunque considerate a titolo gratuito di volontariato.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 7 ORGANI
1. L'Associazione ha struttura democratica.
2. Sono organi dell'associazione la Conferenza Nazionale degli associati, il Coordinamento Nazionale, il Comitato Esecutivo, il Presidente e i due Vice Presidenti dell'Associazione, i quali sono scelti fra i membri del Coordinamento Nazionale come appresso precisato.
Tutte le cariche sono gratuite, l
eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato è a carico dellente associato che ha espresso il rappresentante.
ARTICOLO 8 Conferenza Nazionale
1. La Conferenza Nazionale è costituita da tutti gli associati.
2. La Conferenza Nazionale:
- individua su base territoriale regionale
se necessario e con modalità democratiche definite a livello regionale - il
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rappresentante di ciascuna regione nel Coordinamento Nazionale;
- contribuisce in maniera sostanziale ad individuare gli indirizzi strategici e gli ambiti di interesse comune da demandare all
attività di rappresentanza dellassociazione.
3. Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, nei casi di assenza o impedimento, da un Vice Presidente.
4. La Conferenza nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di novembre, per definire gli indirizzi strategici per l
anno successivo da sottoporre al Coordinamento Nazionale.
La Conferenza Nazionale opera inoltre costantemente a distanza, secondo modalità asincrone su piattaforme informatiche messe a disposizione diniziativa del Coordinamento Nazionale per favorire il collegamento, il confronto e lo scambio, viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
5. La Conferenza Nazionale viene convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia, dal Presidente dell'Associazione, ovvero, nei casi di assenza o impedimento, da un Vice Presidente.
6. La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di avviso personale, anche mediante e- mail o telefono, almeno sette giorni prima della riunione; la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.
7. La Conferenza Nazionale nomina al suo interno un segretario che assista il Presidente. I verbali delle riunioni della Conferenza Nazionale sono redatti in apposito libro dal segretario sotto la direzione del Presidente.
8. E' ammesso l'intervento in assemblea per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due).
Non possono partecipare alla Conferenza Nazionale i soci per i quali sia in corso il procedimento di esclusione.

9. La Conferenza Nazionale e' valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni della Conferenza Nazionale sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.
10. Le deliberazioni della Conferenza Nazionale, raccolte
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nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
ARTICOLO 9 COORDINAMENTO NAZIONALE COMPOSIZIONE
1. L'Associazione è amministrata da un Coordinamento Nazionale composto da un rappresentante degli organismi associati per ciascuna Regione. Nel caso di adesione diretta allassociazione da parte associazioni, cooperative o altri organismi aventi personalità giuridica che svolgano funzione rappresentativa su base regionale il rappresentante è individuato nel legale rappresentante dellorganismo associativo aderente o suo delegato. In caso di presenza di più associazioni od organismi su base territoriale regionale il rappresentante è individuato in accordo tra gli stessi. In difetto di accordo si procede allelezione del rappresentante medesimo con diritto allelettorato attivo e passivo da parte di tutti gli associati aventi sede nella medesima regione. I rappresentanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato.
2. La rappresentanza è legata allo svolgimento del ruolo di legale rappresentante di un organismo associato o al conferimento della delega formale da parte dello stesso. Qualora venga meno il requisito del ruolo di cui al punto 2, il soggetto viene sostituito dal subentrante in possesso dei requisiti.
3. Il Coordinamento Nazionale elegge tra i suoi membri il Presidente, i due Vice Presidenti che con il Presidente costituiscono il Comitato Esecutivo.
4. Il Coordinamento Nazionale è presieduto dal Presidente.

ARTICOLO 10 COORDINAMENTO NAZIONALE - POTERI E FUNZIONAMENTO
1. Il Coordinamento Nazionale ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
A tal fine lo stesso:
-nomina al suo interno il Presidente, i due Vice Presidenti e i componenti del Comitato Esecutivo;

-convoca la Conferenza Nazionale;
-delibera sulle modifiche del presente statuto con la presenza di almeno tre quarti dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre

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quarti dei componenti;
-delibera sulla dichiarazione di esclusione degli associati dopo aver sentito gli interessati;
-redige, se ritenuto necessario, il regolamento per il funzionamento della Conferenza Nazionale, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
-procede alla programmazione annuale delle attività sociali; -definisce le materie e gli obiettivi da demandare al Comitato Esecutivo per il perseguimento della rappresentanza degli interessi comuni su base nazionale e sovranazionale.
2. Il Coordinamento Nazionale si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purché in Italia, almeno tre volte all
anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti in carica. E' ammessa anche la riunione in video/teleconferenza, purché sia garantita la partecipazione di tutti.
La convocazione avviene a mezzo di avviso personale, anche mediante e-mail o telefono, almeno cinque giorni prima della riunione; la comunicazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno.
Il Coordinamento Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente.

ARTICOLO 11 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE E VICEPRESIDENTE
1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Al Presidente compete, sulla base degli indirizzi della Conferenza Nazionale e del mandato del Coordinamento Nazionale, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Coordinamento Nazionale salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Coordinamento stesso nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla adozione dei provvedimenti.

3. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza Nazionale e il Coordinamento Nazionale, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
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amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ritiene la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione di idonee relazioni sull
attività dellAssociazione per linformazione di tutti i soci.
5. Uno dei Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento all'esercizio delle proprie funzioni.
ARTICOLO 12 Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo dell'Associazione è composto dal Presidente e dai due Vicepresidenti coadiuva il Presidente nellattuazione materiale delle indicazioni della Conferenza Nazionale e del Coordinamento Nazionale; lo stesso può istruire e presentare documenti ed atti politici per conto dell'Associazione presso organismi nazionali e sovranazionali. Su indicazione del Coordinamento Nazionale il Comitato Esecutivo può essere esteso alla partecipazione di altri due componenti.
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce con la massima informalità e snellezza su richiesta di ciascuno dei componenti.
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO
1. L'Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono, in quanto compatibili, le norme in materia contenute nel libro I del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto in Arezzo il giorno 29.11.2013
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